La legge sul franchising ha da poco superato i suoi primi 10 anni di vita. Il contratto di Affiliazione commerciale o di Franchising, dal 2004, non è più quindi classificato come contratto «atipico». Per contratti atipici (detti anche contratti innominati) si intendono quei contratti disciplinati esclusivamente dal Codice Civile e senza una legge specifica di riferimento. Non si tratta pertanto di una legge neutra ma di una legge che ha lo scopo di indirizzare i comportamenti in una certa direzione.
Con l’emanazione della L. 6 maggio 2004, n. 129 (G.U. n. 120 del 24 maggio 2004) recante disposizioni in materia di affiliazione commerciale, il nostro legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una disciplina organica del contratto di franchising.
«L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggettigiuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, dirittidi autore,know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.» (art. 1, co. 1, della L. 6 maggio 2004, n. 129).
A chi si avvicinasse per la primo volta al franchising, consigliamo di scaricare sia la Legge n°129 che il Decreto 2 Settembre 2005, n. 204 per una veloce panoramica su cosa dice la nostra legge.